Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 11/03/1988 n. 67

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonchè per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui:

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonchè le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985 n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un appostito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.

Art. 27.

1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale, nonchè per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le am- ministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonchè per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perchè ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986 n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.

5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 28.

1. A decorrere dall'anno 1988, è autorizzato un contributo massimo di lire

7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno per l'esercizio precedente.

Art. 29.

1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esercizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, e successive modificazioni.

2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammonare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.

3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi, è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.

4. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440, è sostituito dal seguente: "6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purchè, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all'art. 2, primo comma, della legge stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato.

6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982 n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975 n. 698, e dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978 n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.

 

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